Art. 5.
(Limiti di età. Ruolo normale delle Armi).

      1. Al ruolo normale delle Armi di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano i limiti di età per la cessazione dal

 

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servizio previsti per il previgente ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
      2. Gli ufficiali aventi il grado di tenente colonnello, di colonnello, di brigadiere generale, di maggiore generale e di tenente generale appartenenti al previgente ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro tre mesi dalla medesima data, l'applicazione nei propri confronti dei limiti di età precedentemente previsti per i rispettivi ruoli di provenienza.